Art. 3.
(Comuni di montagna).

      1. Agli effetti della presente legge, sono classificati come comuni di montagna i comuni alpini situati ad una quota altimetrica compresa tra i 600 metri e i 1.200 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di territori a bassissima densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      2. Agli effetti della presente legge, sono inoltre classificati come comuni di montagna i comuni non alpini situati a una quota altimetrica compresa tra i 400 metri e i 1.000 metri sul livello del mare:

          a) per almeno il 70 per cento del territorio;

          b) per almeno il 60 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassa densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006;

          c) per almeno il 55 per cento del territorio, se si tratta di zone a bassissima

 

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densità demografica ai sensi dell'articolo 52, lettera iii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati ulteriori parametri, relativi alla densità demografica, alla pendenza, al dislivello del territorio, alla frammentarietà dei centri abitati e al clima, in considerazione dei quali i comuni situati per almeno il 50 per cento del territorio alle quote altimetriche di cui ai commi 1 e 2 possono essere classificati come comuni di montagna.